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Le normative interne, nel recepire le direttive comunitarie, spesso
attribuiscono al consumatore un - secondo la terminologia
presente nel dettato normativo italiano - "diritto di recesso",
per liberarsi dal vincolo contrattuale.
Una veloce disamina del testo del codice civile evidenzia che il
legislatore prevede quasi sempre il recesso unilaterale; anche le
nuove figure potrebbero - quanto meno prima facie - collocarsi
nell'ampia categoria del recesso ex lege; queste, tuttavia, si evidenzia
nel lavoro di tesi, si differenziano nettamente, per i loro
caratteri, da tutte le ipotesi di recesso legale.
Il diritto di recedere dal contratto (entro un termine relativamente
breve) è riconosciuto a un contraente (quello legislativamente
presunto debole) a fronte di casi in cui questi abbia assunto
un vincolo contrattuale a seguito di una "sollecitazione"
svolta secondo particolari modalità, ovvero in casi in cui lo
stesso si sia vincolato in relazione a determinati contratti ove
maggiormente sentita è dal legislatore la necessità di garantire
al contraente debole un'effettiva e adeguata riflessione e determinazione
negoziale.
Con la previsione del diritto di "recesso" si attribuisce a uno dei
contraenti (in alcuni casi a uno dei potenziali contraenti) il diritto
di pentirsi del contratto e di liberarsi dal vincolo assunto:
si attribuisce, in sostanza, un diritto di ripensamento, con il
quale il soggetto esprime una nuova e diversa valutazione
dell'interesse iniziale che lo aveva mosso a stipulare il contratto.
Il fondamento teleologico che accomuna le diverse ipotesi di diritto
di ripensamento si rinviene nell'esigenza di contemperare
la celerità e la sicurezza degli scambi con la libertà contrattuale
del consumatore; rileva, in sostanza, la necessità di tutelare il
contraente dalla "imposizione" del contratto.
Il "diritto di ripensamento" si è venuto affermando come strumento
di tutela del contraente "non professionale" per opera di
una serie di più recenti disposizioni, nell'ambito di una linea di
politica legislativa il cui sviluppo è in gran parte dovuto
all'impulso comunitario. L'origine di questa figura, tuttavia, è
da ricercare nell'esperienza di ordinamenti nazionali e data
dall'inizio degli anni settanta.
Nel corso del lavoro si sono analizzate (anche con riferimento al
sistema francese e a quello di common law inglese) le varie
normative che prevedono tale diritto, i caratteri del ripensamento,
le questioni che esso solleva, soprattutto in ordine alla
sua natura; in questo percorso si è sottolineata l'incidenza della
disciplina comunitaria sulle categorie giuridiche nazionali, evidenziando
come la figura del diritto di ripensamento costituisce
il segno di un fenomeno più generale che vede protagonista proprio
il legislatore comunitario e che consiste in una ampia incidenza,
sia quantitativa che qualitativa, del diritto comunitario
sul diritto privato interno, ed in particolare sul diritto contrattuale.
The national provisions, when the European Community Directives
bring into force, often confer to the consumer - according
to the terms adopted by the Italian laws - a "right of withdrawal",
in order to terminate the contractual obligation.
After a quick examination of the Civil Code it appears that the
Italian legislator, in almost all the cases, provides for an unilateral
withdrawal; therefore also these new rights could be assigned
- at least at first sight -in the board category of legal
withdrawal. Nevertheless - as pointed out in the thesis - these
hypotheses are completely different from those of legal withdrawal,
due to the their features.
The right of withdrawal (that can be used in a relatively short
term) is assigned to a contracting party (the one who the law
presumes to be weak) either in situations in which this party assumed
a duty following a "solicitation" done in particular manners,
or in situations in which the above mentioned party assumed
a duty, regarding certain contracts with reference to
which the legislator holds appropriate to guarantee to the weak
contracting party an effective and fair consideration and decision
above the contract.
The right of "withdrawal" provision confers to one of the contracting
party (only to one of the potential contracting parties in
some situations) the right of changing his/her mind and to terminate
the contractual obligation. In other terms, through a
right to think over the party expresses a new and different
evaluation of the initial interest, which induced him/her to contract.
The different hypotheses of the right of withdrawal are joined
by the same ground: the necessity of adapting the rapidity and
certainty of the dealings with the freedom of contracting assigned
to the consumer; in substance, it is important to protect
the contracting party from the "imposition" of the contract.
The "right of withdrawal" developed as an instrument of protection
of the "non professional" contracting party, due to some
more recent legal provisions, that have been enacted within a
policy line started from the European Community institutions.
On the other side, this right has been created within the practice
of national legal systems and it started at the beginning of the
seventies.
In the thesis it has been analized the various legal provisions
that state this right (also with reference to the French e and the
English common law systems), the characteristics of the right of
think over; the problems raised by this right, especially in connection
with its nature. It has been underlined that the European
Community provisions have influenced the national legal categories,
pointing out that the right of think over constitutes a
symptom of a more general phenomenon, in which just the
European Community legislator is main character. This phenomenon
consist of the fact that the European Community law
influenced, either in a qualitative or in a quantitative manner,
the national private law, in particular the contract law. |
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