IL LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO NELLA LEGGE 92/2012

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dc.contributor.advisor Brino, Vania it_IT
dc.contributor.author Maritan, Valentina <1984> it_IT
dc.date.accessioned 2013-06-08 it_IT
dc.date.accessioned 2013-12-03T10:53:16Z
dc.date.available 2013-12-03T10:53:16Z
dc.date.issued 2013-06-18 it_IT
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10579/3279
dc.description.abstract L'argomento approfondito è il licenziamento per giustificato motivo oggettivo alla luce delle principali novità introdotte dalla legge 92/2012. L'introduzione accenna brevemente ai limiti posti al potere di recesso da parte del datore di lavoro e alla conseguente necessità di "giustificatezza" del licenziamento prevista nell'ordinamento vigente. I primi due paragrafi del primo capitolo si occupano della definizione di g.m.o. che si evince dall'articolo 3 della L. 604 e delle varie interpretazioni fornite da dottrina e giurisprudenza sul significato da attribuire alle "ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa" che definiscono il g.m.o. di licenziamento. Il terzo paragrafo, invece, è dedicato al nesso causale che deve sussistere tra le ragioni aziendali addotte a giustificazione del recesso e la soppressione del singolo posto di lavoro. La parte conclusiva del capitolo affronta rispettivamente i limiti posti al sindacato del giudice in merito alla bontà delle scelte imprenditoriali, il c.d. "obbligo di repechage" consistente nell'onere gravante in capo al datore di lavoro di provare che il lavoratore licenziato non può essere utilmente e proficuamente impiegato in un'altra posizione lavorativa equivalente all'interno dell'organizzazione e, infine, approfondisce la procedura preventiva di conciliazione che ha lo scopo di consentire alle parti del contratto di lavoro di confrontarsi presso una sede terza e di trovare una possibile soluzione alternativa rispetto al licenziamento. Il secondo capitolo delinea le fattispecie di g.m.o. riconducibili all'impresa (quali, ad esempio, la crisi aziendale, il riassetto organizzativo e la cessazione dell'attività produttiva) e alla persona del lavoratore (come, ad esempio, la carcerazione preventiva e il superamento del periodo di comporto). L'ultimo capitolo è dedicato al nuovo regime sanzionatorio previsto in caso di licenziamento illegittimo e di licenziamento inefficace, distinguendo la tutela applicabile alle imprese che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 18 St. Lav. dalla tutela esperibile nei confronti delle imprese che non sono in possesso dei requisiti dimensionali richiesti dall'articolo in questione. it_IT
dc.language.iso it it_IT
dc.publisher Università Ca' Foscari Venezia it_IT
dc.rights © Valentina Maritan, 2013 it_IT
dc.title IL LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO NELLA LEGGE 92/2012 it_IT
dc.title.alternative it_IT
dc.type Master's Degree Thesis it_IT
dc.degree.name Amministrazione, finanza e controllo it_IT
dc.degree.level Laurea magistrale it_IT
dc.degree.grantor Dipartimento di Management it_IT
dc.description.academicyear 2012/2013, sessione estiva it_IT
dc.rights.accessrights openAccess it_IT
dc.thesis.matricno 798740 it_IT
dc.subject.miur IUS/07 DIRITTO DEL LAVORO it_IT
dc.description.note it_IT
dc.degree.discipline it_IT
dc.contributor.co-advisor it_IT
dc.date.embargoend it_IT
dc.provenance.upload Valentina Maritan (798740@stud.unive.it), 2013-06-08 it_IT
dc.provenance.plagiarycheck Vania Brino (vania@unive.it), 2013-06-17 it_IT


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