Abstract:
L'argomento approfondito è il licenziamento per giustificato motivo oggettivo alla luce delle principali novità introdotte dalla legge 92/2012. L'introduzione accenna brevemente ai limiti posti al potere di recesso da parte del datore di lavoro e alla conseguente necessità di "giustificatezza" del licenziamento prevista nell'ordinamento vigente. I primi due paragrafi del primo capitolo si occupano della definizione di g.m.o. che si evince dall'articolo 3 della L. 604 e delle varie interpretazioni fornite da dottrina e giurisprudenza sul significato da attribuire alle "ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa" che definiscono il g.m.o. di licenziamento. Il terzo paragrafo, invece, è dedicato al nesso causale che deve sussistere tra le ragioni aziendali addotte a giustificazione del recesso e la soppressione del singolo posto di lavoro. La parte conclusiva del capitolo affronta rispettivamente i limiti posti al sindacato del giudice in merito alla bontà delle scelte imprenditoriali, il c.d. "obbligo di repechage" consistente nell'onere gravante in capo al datore di lavoro di provare che il lavoratore licenziato non può essere utilmente e proficuamente impiegato in un'altra posizione lavorativa equivalente all'interno dell'organizzazione e, infine, approfondisce la procedura preventiva di conciliazione che ha lo scopo di consentire alle parti del contratto di lavoro di confrontarsi presso una sede terza e di trovare una possibile soluzione alternativa rispetto al licenziamento.
Il secondo capitolo delinea le fattispecie di g.m.o. riconducibili all'impresa (quali, ad esempio, la crisi aziendale, il riassetto organizzativo e la cessazione dell'attività produttiva) e alla persona del lavoratore (come, ad esempio, la carcerazione preventiva e il superamento del periodo di comporto). L'ultimo capitolo è dedicato al nuovo regime sanzionatorio previsto in caso di licenziamento illegittimo e di licenziamento inefficace, distinguendo la tutela applicabile alle imprese che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 18 St. Lav. dalla tutela esperibile nei confronti delle imprese che non sono in possesso dei requisiti dimensionali richiesti dall'articolo in questione.