Abstract:
Alla luce degli effetti negativi che possono essere causati dal fenomeno turistico, vari
sono i soggetti che negli ultimi decenni si stanno impegnando nella promozione di un
turismo che sia sostenibile; parallelamente si registra la tendenza di molti turisti, sempre
più consapevoli dell’impatto generato dai loro viaggi, a prediligere vacanze che
danneggino il meno possibile l’ambiente. Tuttavia questa propensione viene talvolta
sfruttata dalle imprese turistiche, le quali, mettendo in atto pratiche di greenwashing,
millantano comportamenti virtuosi e rispettosi dell’ambiente al fine di acquisire
clientela. Nonostante la novità del fenomeno del greenwashing, questa fattispecie può
essere inquadrata nell’ordinamento italiano al pari di una pratica commerciale scorretta
e quindi essere sanzionata sulla base delle norme di recepimento della direttiva
2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali, in particolare il d.lgs. 145/2007, che
tutela i professionisti dalla pubblicità ingannevole e dalle sue conseguenze sleali,
nonché il d.lgs. 146/2007, che ha modificato il codice del consumo agli artt. 18-27 e ha
introdotto gli artt. 27-bis, 27-ter e 27-quater con lo scopo di tutelare i consumatori.
Inoltre la illecita politica integrante greenwashing può essere repressa anche in funzione
della sua potenzialità distorsiva del mercato e lesiva della concorrenza, rientrando in
quei comportamenti contrari alla correttezza professionale e idonei a danneggiare
l’altrui impresa individuati all’art. 2598, co. 1, n. 3, c.c. dedicato agli atti di concorrenza
sleale.