Abstract:
Il trust è un istituto, mutuato dal diritto anglosassone, con cui un soggetto costituisce con uno o più beni un patrimonio separato, questo patrimonio viene gestito per perseguire un certo fine/scopo oppure a favore di certi soggetti chiamati beneficiari.
Nel nostro paese è da quasi trent’anni che un cittadino italiano può istituire un trust; infatti, l’Italia ha ratificato il 1° luglio del 1985 la Convenzione dell’Aja e a seguito della legge n.364/1989 dal 1° gennaio del 1992 sono riconosciuti effetti giuridici al trust.
Anche se è da molto tempo che esiste in Italia solo negli ultimi anni sta avendo un’enorme diffusione e il motivo deriva dall’estrema flessibilità e versatilità di esso, che permette di raggiungere dei risultati economici-giuridici impensabili attraverso altri istituti giuridici.
Vi sono tanti possibili utilizzi e l’unico limite è la fantasia del soggetto che istituisce il trust.
Tra gli usi più frequenti vi sono quelli motivati dalla protezione di beni, spesso il trust viene istituito a protezione di beni immobili, una delle caratteristiche più apprezzate del trust è la segregazione patrimoniale del patrimonio conferito, cioè una volta costituito i beni immessi non sono più nella disponibilità di chi lo costituisce e quindi non sono possibili le azioni da parte dei creditori di quest’ultimo.
In conclusione, possiamo dire che questo istituto giuridico è lo strumento più potente e flessibili a
disposizione dell’autonomia privata.