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II trust è certamente una delle espressioni giuridiche più peculiari di common law.
Esso essenzialmente consiste in un meccanismo giuridico in forza del quale il costituente o
settlor, trasferisce determinati beni ad un altro soggetto, il trustee, affinchè questi li gestisca in
favore di un altro soggetto, detto beneficiary. Si tratta di uno schema generalmente trilatero, ma non
necessariamente tale, in quanto è consentito allo stesso disponente di autodichiararsi trustee, a
vantaggio di altri soggetti o in vista di un determinato scopo, o di assumere le vesti di beneficiario.
In dipendenza della ratifica (1. n. 364/89) della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985,
sulla legge applicabile e sul riconoscimento dei trusts, è stato sollevato il problema
dell'ammissibilità del trust nel sistema giuridico interno. Tale problema è stata posto al centro di un
intenso e controverso dibattito dottrinale.
Esso si articola essenzialmente in due interrogativi: e cioè l'individuazione della fattispecie
che ne è oggetto ed i problemi che essa porrebbe rispetto all'ordinamento interno.
Segnatamente, ci si chiede se il riconoscimento sia limitato ai soli trusts internazionali, cioè
provenienti da ordinamenti-trust e aventi con essi elementi di collegamento, o sia esteso anche ai
trusts privi di qualsiasi collegamento con tali ordinamenti e che, proprio in virtù del riconoscimento,
sarebbero istituibili negli ordinamenti non trust, qual è il nostro.
E' in tale alternativa che si da il quesito sull'(in)ammissibilità del trust interno,
c.d."domestico" o "tricolore", come fattispecie interamente collocata nell'ordinamento italiano ad
eccezione del rinvio negoziale ad una legge straniera conoscitrice dell'istituto.
Su questo punto si fronteggiano due opposte opinioni.
Dalla prima alternativa deriverebbe la limitazione del riconoscimento ai soli trusts
internazionali, dalla seconda l'estensione ai trusts interni.
A sostegno della alternativa che si oppone al trust interno si adduce il carattere abusivo di
una tale fattispecie: la scelta negoziale di una legge regolatrice di un trust diversa da quella alla
quale tutti gli elementi della fattispecie fanno riferimento darebbe luogo infatti ad un abuso della
regola internazional-privatistica che consente la scelta del diritto applicabile ex art. 3, 3° comma
Conv. Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali con il conseguente
rischio di lesione di disposizioni imperative del diritto interno.
La riconoscibilità del trust interno poggerebbe invece sul 1° comma dell'art. 3 Conv. Roma
1980: tale norma viene vista infatti come espressione di un principio generale che rimette
all'autonomia privata la scelta della legge applicabile ai rapporti negoziali consentendo ai cittadini
di uno Stato quello che viene chiamato lo "shopping del diritto", cioè l'adozione per contratto del
diritto di uno Stato terzo.
In base a tali premesse, la dottrina risulta essenzialmente polarizzata su due posizioni: quella
che ritiene che ormai il trust abbia ingresso e pieno riconoscimento nel nostro ordinamento
giuridico, e quella che, invece, vorrebbe tale riconoscimento limitato in ragione dei principi di
ordine pubblico che ne risulterebbero violati.
Sono due essenzialmente i principi di ordine pubblico che sono stati ritenuti ostativi di una
piena ricezione del trust.
Innanzitutto il meccanismo proprio del trust sembrerebbe contraddire il principio di tipicità
dei diritti reali: esso viene infatti solitamente tradotto nell'istituzione di due situazioni giuridiche
contrapposte, il legai title del trustee e l'equitable interest del beneficiario, le quali avrebbero
entrambe carattere di realità: a questi infatti è consentito di opporre il proprio diritto ai terzi aventi
causa del trustee infedele, seguendo (tracing o following in the hands of third parties) nel loro
patrimonio quei beni di questi abbia disposto in violazione degli obblighi impostigli dall'atto
istitutivo (fatti salvi gli effetti dell'acquisto in buona fede).
La seconda obiezione viene formulata rispetto all'effetto tipico del trust: l'opponibilità ai
creditori del trustee del vincolo di destinazione gravante sui beni attribuiti in trust, e dunque
l'esclusione di tali beni, pur in titolarità del trustee, dal patrimonio di questi aggredibile dai suoi
creditori personali. Ciò che si ritiene contrasterebbe con il principio codificato dall'art. 2740 del
codice civile, che sottopone alla garanzia generica dei creditori l'intero patrimonio del debitore.
Entrambe le eccezioni di principio confluiscono nella obiezione della intrascrivibilità del
trust, e più in generale, dell'ostatività dei principi cui risulta informato il sistema pubblicitario
apprestato dal nostro ordinamento al fine di consentire la circolazione degli effetti propri del trust.
E' da ciò che si fa derivare tutta una serie di eccezioni all'ammissibilità del trust interno e di
smentite all'inammissibilità: il trust interno, si dice da una parte, non sarebbe trascrivibile, e dunque
inopponibile, perché abusivo rispetto a principi inderogabili di ordine pubblico interno; dall'altra
parte, invece, se ne afferma l'avvenuto riconoscimento per effetto della ratifica della Convenzione,
e quindi la piena trascrivibilità, nonché la conformità al sistema interno proprio in dipendenza della
Convenzione medesima.
Essenzialmente dando luogo ad un circolo vizioso difficile ad arrestarsi.
Di qui l'esigenza di 'mettere ordine': di individuare cioè i punti focali e di verificare la reale
tenuta degli interrogativi intorno ai quali il dibattito si è svolto sino ad ora. Indagine che ci sembra
imprescindibile al fine di una corretta formulazione del problema.
Un primo obiettivo della ricerca è stato quello di verificare la natura della convenzione sul
trust e l'ambito del riconoscimento che ne deriva. Si è inteso verificare, segnatamente, l'effettiva
rilevanza dell'alternativa tra contemplazione del (solo) trust internazionale o (anche) del trust
interno ai fini della soluzione del quesito di ammissibilità.
Un secondo obbiettivo è stato quello di esaminare, più in generale, la portata delle eccezioni
di principio che parte della dottrina italiana frappone all'ingresso di tale istituto nel nostro
ordinamento. Segnatamente, se essi siano sempre correttamente invocati per contrastare l'ingresso
del trust nel nostro sistema.
Si è però ritenuto in via preliminare di effettuare una segnalazione. La scindibilità del
problema della compatibilità del trust su due livelli distinti: il livello della generale compatibilità del
trust come dispositivo giuridico col nostro sistema, e quello ulteriore della utilizzabilità di tale
dispositivo come tecnica alternativa a tecniche contrattuali nominate rispetto a principi e regole che
disciplinano l'autonomia privata in ciascun ambito causale.
Trust is certainly one of the most particular juridical expression in Common law.
Because of the versatility that characterized trust is very common also in other context to the
traditional Anglo-Saxon one where it evolved, growing in the international economic and
commercial field, where received many uses to satisfy different interests.
The trust consists of a juridical mechanism in which the settlor transfers assets to another
person, the trustee, so that the trustee can manage the assets in the interest of another person called
beneficiary. It is a scheme which is usually trilateral but not necessarily so as the settlor can take the
place of the trustee to the vantage of other subjects or with a specific scope (without beneficiaries)
or to take the place of the beneficiary.
The italian legal scholarship began a debate about these controversial legal device.
Because of ratification of the Hague Convention of 1st July 1985, (1 364/89), with which the
no trust systems have obliged to give citizenship to this device, but the problem of compatibility has
arisen.
There are two aspects to this problem: define how trust is composed and how it functions
and observe how it affects into the internal legal system.
In particular, the problem is whether to ask if the recognition of the trust is limited only to
international trust coming from and connected with trust system or is extended to internal trusts to
other systems which are not connected to trust systems.
In this alternative there is the problem of the acceptability of the internal trust, so called
"domestic" or "tricolore", which is connected completely to italian legal system with the exception
of contractual choice of a foreign law of a trust system which regulate this device.
The answer to this question depends on the riply to how international the trust is considered
to be and in which cases it can be made valid. The exact problem is whether a contrast between
different laws is necessary or not to give validity to the trust for the Convention.
There two opposite positions related to these question.
The first says that the validity is limited to international trust, while the second says that the
validity s extended also to internal ones.
The first says this device is "illegal" because the contractual choice of a foreign law which
regulate the device is illegal when it regulates a device which is connected to a completely different
foreign legal system. This type of choice would violate the "choice of law" rule described in art. 3,
3° co. Convey, of Roma 1980, and could also violated policy of internal law system.
The validity of internal trust depends on the same art. 3 Convey. Roma 1980: this norm is
considered as an expression of the general principle that gives the right to an individual to choose a
law which is applicable to contractual relationship giving the citizens of one state that which is
called "shopping for law", which is the adoption by a legal contract of the law of a third state,
which gives to the individual the possibility to determine the content of a contract trough the
contractual choice of a foreign law, within the limits of the internal policy norms.
From the above derive other objections to the acceptability of internal trust but also
agreement.
In fact legal opinion is polarized over these two positions: there are those who consider that
trust has already entered and is fully recognized in our juridical system. However there are those to
would like to limit this recognition based on principle of policy that could violated by trust.
Regarding the trust "enforceability against third parties" rule, which characterizes trust in
common law system, there are two principles of policy (public order), which the academia
considers hostile to a full reception of the trust. Above all, the mechanism of the trust contradicts
the principle of numerous clauses of proprietary rights. In fact, this is usually translated in the
institution of two opposite juridical situation, the legal title of the trustee and the equitable interest
of the beneficiary, both of which are considered property rights, because both can be enforced
against thirds parties.
The second objection is formulated about the other typical effect of the trust: the
enforceability against the trustee's creditors, which contrast with the principle codified in art. 2740
of the civil code, which includes the entire personal wealth of the debtor.
Both the exception meet in the objection about the registration of trust and his enforceability
into our juridical system.
First objective of the research is to verify the nature of the Hague Convention about trust
and the range of recognition that derive from it. It has been verified if that the recognition is limited
to international trust, or can include internal trust. Also it has been verified if the alternative
between international trust and internal one is very relevant to the solution of the question of the
acceptability.
Second objective is to examine more generally the objection based on the principle that part
of the italian legal scholarship opposes the entry of this device into our legal system.
In particular, from this investigation we can see that this principles are not always correctly
interpreted to oppose the entry of trust into our legal system. |
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