Abstract:
Il licenziamento per motivi economici è l'atto con il quale il datore di lavoro interrompe unilateralmente il rapporto di lavoro con il dipendente per motivi che non riguardano il comportamento di quest'ultimo, ma per ragioni che riguardano la riorganizzazione aziendale. Viene anche definito licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Con l’art. 3, l. 10 giugno 1966, n. 604 si è segnato il passaggio dal licenziamento libero (art 2118 cod. civ.) a quello vincolato ad alcune causali idonee a legittimare il recesso del datore di lavoro.
A cinquant’anni dalla legge 15 luglio 1966, n. 604 si è tornati a parlare di giustificato motivo oggettivo, o meglio, di “ragioni inerenti all'attività produttiva all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa”, un tema che ha da sempre visto contrapporsi diversi orientamenti giurisprudenziali e della dottrina e che si colloca all’interno di un quadro normativo di difficile bilanciamento tra interessi contrapposti: quelli del datore di lavoro e dell’impresa da una parte, e quelli del lavoratore dall’ altra.
L’elaborato mira a delineare i confini entro il quale si caratterizza il giustificato motivo oggettivo e ad analizzare gli ultimi interventi legislativi che si sono basati su un’analisi economica del diritto e modificando sempre di più il sindacato del giudice.