Abstract:
In materia di determinazione del contenuto dei contratti bancari e dei titoli, alla Banca d’Italia e ad altre autorità di settore, tra cui il CICR, sono stati attribuiti competenze e poteri le cui estensioni e limiti risultano indefiniti. Il riferimento è soprattutto all’art. 117, co. 8, Testo Unico bancario, non essendo chiaro se con esso il legislatore abbia voluto attribuire alla Banca d’Italia veri e propri poteri di tipo regolamentare, che svolgono un ruolo attivo in funzione di propulsione e di specificazione delle finalità proprie della normativa di trasparenza, oppure di più limitati poteri di tipizzazione o di tipo connotativo, volti a far sì che a determinati nomina contrattuali corrisponda un certo contenuto del negozio giuridico rispetto al quale il cliente può fare affidamento. La collocazione sistematica della norma richiamata, poi, pone ulteriori interrogativi sul suo rapporto di strumentalità con le esigenze di trasparenza perseguite dal legislatore del Testo Unico bancario.
Ai fini dell’indagine prospettata saranno ricostruiti sia i mutamenti che la citata norma ha subìto per effetto dei diversi interventi normativi che si sono susseguiti sia le applicazioni concrete poste in essere dalla Banca d’Italia: in materia di titoli della raccolta bancaria del risparmio, con la descrizione, in modo vincolante, delle caratteristiche delle obbligazioni, dei certificati di deposito e dei buoni fruttiferi; in relazione agli strumenti della raccolta del risparmio ad opera di soggetti diversi dalle banche, con l’indicazione delle caratteristiche di cambiali finanziarie e certificati di investimento; ma anche, più di recente, in materia contrattuale, attraverso l’istituzione e la regolazione del contenuto minimo del c.d. conto corrente semplice che le banche sono ora tenute ad offrire alla clientela.
Pur nella consapevolezza della valenza prettamente “domestica” dei poteri attribuiti alla Banca d’Italia, a livello più generale, in un’ottica di analisi sistematica, è parsa particolarmente interessante l’indagine, all’interno dell’ordinamento statunitense (per effetto della riforma operata con il Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act del 2010) relativa all’attribuzione alle autorità amministrative, quali il Consumer Financial Protection Bureau, di poteri analoghi a quelli conferiti alla Banca d’Italia in relazione alla determinazione vincolante del contenuto dei titoli e dei contratti bancari.