Abstract:
L’art. 117 T.U.B. e l’art. 23 T.U.F. prevedono l’obbligatorietà per i contratti bancari del rispetto della forma scritta affinché siano riconosciuti giuridicamente validi (forma ad substantiam).
Sebbene tali norme ne prevedano l’obbligatorietà, risulta invece ancora non regolamentata la modalità con la quale debba essere rispettata per evitare un’ eventuale azione di nullità; nullità che, in ragione delle caratteristiche di questi contratti, diverge per certi aspetti dalla disciplina della nullità del contratto in generale ed è definita come ‘nullità di protezione’.
In particolari circostanze, ricorrenti in ambito di contrattazione bancaria (come ad esempio nelle ipotesi in cui è concesso o meno alla banca di poter supplire ad una propria carenza della sottoscrizione nel contratto), si sono e si continuano a generare ancora molti dubbi all’interno del mondo giurisprudenziale.
Lacune queste che i giudici nel tempo hanno cercato di colmare portando valide argomentazioni a sostegno delle loro tesi, spesso con cambi di orientamento.