Abstract:
L’elaborato tratterà il tema del Concordato preventivo quale procedura concorsuale alternativa al fallimento. In primo luogo si analizzerà l’evoluzione di tale procedura dalla Legge Fallimentare del 1942 attraversando le varie riforme avvenute, fino alla situazione attuale. Ci si concentrerà in seguito sulla fattispecie del concordato preventivo in continuità aziendale che è stato introdotto con il Decreto Legge del 12 giugno 2012 n. 83, il cosiddetto “Decreto Sviluppo”. Tale fattispecie prevede il soddisfacimento dei creditori, in tutto o in parte, attraverso i flussi di cassa generati dalla continuazione dell’attività aziendale e non attraverso la liquidazione degli assets, seppure sarà comunque ammessa la liquidazione di assets non strategici. Il concordato preventivo in continuità sarà contrapposto al concordato cosiddetto “liquidatorio” il quale prevede la soddisfazione dei creditori, secondo percentuali stabilite dalla legge, attraverso la liquidazione degli assets. Il fulcro del trattato prevede l’analisi della continuità. Il concordato preventivo in continuità può attuarsi, infatti, attraverso una continuità diretta dell’attività di impresa da parte dello stesso debitore oppure tramite una continuità indiretta attraverso la cessione dell’azienda in esercizio, ovvero il conferimento dell’azienda in esercizio ad una o più società, anche di nuova costituzione. La fattispecie della continuità indiretta è oggetto di differenti visioni da parte della giurisprudenza; solo una parte di essa sottopone la continuità indiretta alle stesse regole della continuità diretta, l’altro filone di giurisprudenza assimila, invece, la continuità indiretta ad un concordato di tipo “liquidatorio”. L’elaborato si propone di analizzare le differenti visioni giurisprudenziali alla luce delle novità introdotte dalla riforma del 2012 e successivamente dalla “mini riforma” del 2015 e di prendere posizione sull’argomento.