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La presente opera si propone di analizzare le tematiche di maggiore interesse relative al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, numero 231, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 2001, n. 140, in relazione anche agli ultimi aggiornamenti normativi in materia di autoriciclaggio. Con il suddetto decreto, in attuazione della delega assegnata al Governo dall’art. 11, Legge 29 settembre 2000, n. 300, viene regolamentata per la prima volta la responsabilità degli enti collettivi per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, nell’universo delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.
Il D. Lgs. 8 giugno 2001, numero 231, trae origine da convenzioni comunitarie ed internazionali ratificate dal legislatore nazionale ed il suo scopo è responsabilizzare l’ente in funzione di prevenire gli illeciti penali (tassativamente elencati) compiuti nel suo interesse o a suo vantaggio da individui appartenenti alla società, o legati alla stessa da un rapporto funzionale. Ciò è dovuto al fatto che, nei recenti decenni, si sono diffuse sempre più quelle tipologie di reato, commesse da persone fisiche, il cui profitto costituisce un beneficio dell'entità collettiva. Si è venuta a creare la necessità di una repressione criminale che fosse più efficiente e che, quindi, non tenesse in considerazione solo il caso della pena per il soggetto che realizzava la condotta criminale, ma che andasse oltre e che disciplinasse anche una pena del tutto autonoma per l’ente, a cui effettivamente questa persona era connessa.
A tale scopo, è stato introdotto un rivoluzionario apparato sanzionatorio per le società, costituito da un sistema di pene pecuniarie ed interdittive ed un elenco di reati presupposto.
Il fulcro del sopracitato decreto risiede nel principio per cui una società non potrà essere mai chiamata a rispondere se ha, prima della commissione degli illeciti, adottato ed attuato in maniera efficace un modello di organizzazione aziendale atto a prevenire i reati della specie di quello verificatosi. Il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento deve essere affidato dall'ente ad un organismo di vigilanza interno, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.
Il modello, infine, non ha solo una funzione esimente delle conseguenze negative, a seguito della commissione di un reato presupposto, in quanto consente all’ente anche di ottenere vantaggi competitivi ed organizzativi. |
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