Abstract:
Le questioni relative alla tassazione dei proventi di natura illecita e l’indeducibilità dei costi da reato possono presentare un punto di vista innovativo per riconsiderare alcuni dei principi sanciti dalla Carta Costituzionale quali: il principio di capacità contributiva, il principio di uguaglianza, il principio di legalità e il principio di riserva di legge. Attraverso l’analisi di questi principi si è giunti alla determinazione della funzione impositiva e sanzionatoria dello Stato e alla demarcazione dei confini dei concetti di reddito, tributo e sanzione.
La tassazione dei proventi di natura illecita, poi, rappresenta una questione molto discussa sia in dottrina che in giurisprudenza. Il legislatore, infatti, è più volte intervenuto, con norme non sempre del tutto coerenti o censurabili dal punto di vista costituzionale; fino ai due interventi con il comma 4 dell’art. 14 della Legge 24 dicembre 1993 n. 537 e il comma 34 bis dell’art. 36 del Decreto Legge n. 223 del 2006 con il quale il legislatore ha inteso ricondurre i proventi da reato all’interno della base imponibile anche per rispondere all’istanza costituzionale della redistribuzione ai fini sociali delle imposte.
Anche la questione dell’indeducibilità dei costi da reato solleva delle perplessità analoghe, sia in merito agli eventuali profili di incostituzionalità delle norme, sia per il campo di applicazione delle stesse, sia per le considerazioni in merito alla natura sanzionatoria o meno delle norme.
La discussione relativa a questi aspetti apre degli interessanti scenari in merito ai rapporti tra il processo tributario e il processo penale. In particolare l’introduzione dei concetti di autonomia del processo penale rispetto al processo tributario con il Decreto Legislativo n. 74 del 10 marzo 2000 e la codificazione del principio del “doppio binario” hanno dato la possibilità di fare in modo che i due processi potessero svolgersi parallelamente. In particolare il Decreto Legislativo 74/2000 ha introdotto agli articoli 19 e 20 i principi di autonomia e specialità che consentono di stabilire quale norma possa essere considerata speciale e quindi valere sulle altre: nei casi in cui a un fatto possano essere applicate sia una norma penale che una tributaria, il principio di specialità consente di determinare quale debba essere valutata come speciale rispetto all’altra.
Il tema qui proposto pertanto è molto discusso anche alla luce dei nuovi provvedimenti che via via integrano e specificano quanto già determinato, in particolare si fa riferimento alla Direttiva Europea 2014/42/EU e alla Legge di Stabilità 2016.