Abstract:
La finalità principale dell’ordinamento tributario consiste nel far fronte alle spese pubbliche, attraverso il gettito delle imposte. Da una parte abbiamo il diritto dell’ente impositore di incassare le imposte dovute dai contribuenti e, dall’altra abbiamo l’obbligo dei soggetti passivi di corrispondere tali imposte.
L’Amministrazione Finanziaria è estranea alle condotte ed ai comportamenti tenuti dai contribuenti e di quanto essi abbiano dichiarato al Fisco, per tale ragione si riscontra l’esigenza, da parte del titolare dell’interesse erariale, di controbilanciare e riequilibrare la sua situazione di minore conoscenza. Infatti, qualora l’Amministrazione Finanziaria sospetti delle scorrettezze da parte dei contribuenti, essa potrà procedere con l’attività istruttoria.
Gli addetti all’attività investigativa possono:
- accedere presso le sedi del contribuente per effettuare le adeguate ispezioni e verifiche,
- convocare i contribuenti presso i loro uffici in modo tale che forniscano informazioni, chiarimenti e tutti i documenti necessari ai fini dell’accertamento,
- inviare dei questionari ai contribuenti per acquisire notizie e dati,
- chiedere a soggetti terzi altre informazioni.
Questi poteri istruttori non possono essere assoluti, in quanto alla base esistono dei limiti: la nostra Costituzione prevede dei diritti e delle garanzie a tutela del contribuente (come la libertà di domicilio) e nel 2000, con la Legge n. 212, è stato istituito lo Statuto dei diritti del contribuente.
Qualora l’Amministrazione Finanziaria non rispetti i limiti imposti dall’ordinamento, tale per cui si verifica un eccesso di potere, il contribuente potrà reclamare le violazioni dei propri diritti spettanti.