Abstract:
Il lavoro prende spunto dall’importanza che i prodotti delle industrie creative in generale, e della moda in particolare, hanno rivestito e continuano a rivestire per l’Unione Europea da un punto di vista non solo economico ma anche sociologico e culturale.
Consapevoli dell’importanza che la forma dei prodotti riveste come strumento di marketing per interfacciarsi con i consumatori, le Istituzioni Europee si sono adoperate per favorire e sostenere interventi atti a tutelare anche legalmente gli sforzi fatti dalle aziende europee per sviluppare prodotti che siano nuovi dal punto di vista della forma e dell’aspetto.
Tale lavoro si è concretizzato nell’elaborazione del Regolamento n. 6/2002/CE, e nell’ideazione di due diversi istituti: quello del disegno o modello registrato e quello del disegno o modello non registrato.
Il testo normativo è stato redatto tenendo in considerazione svariati aspetti caratterizzanti le industrie definite più propriamente creative, quali quelle dell’industrial design e della moda, che hanno sempre faticato a conquistarsi una tutela adeguata dal punto di vista della proprietà intellettuale; problema a cui appunto l’Unione Europea ha cercato di ovviare.
Quest'ultima infatti consapevole dello scarso grado di armonizzazione delle leggi in materia, a livello dei singoli Stati, e delle problematiche del settore, con lo scopo ultimo di sostenere lo sviluppo economico e il commercio transfontaliero, ha ritenuto necessario dar vita ad un processo di armonizzazione e ravvicinamento delle leggi in questione, arrivando appunto all’elaborazione del Regolamento n. 6/2002/CE per la tutela dei disegni e modelli comunitari.
L’introduzione del suddetto testo offre lo spunto per riflettere sulle motivazioni che hanno portato alla sua adozione, sulle innovazioni che ha determinato introducendo concetti nuovi,(pensiamo ad esempio ai termini: “impressione generale diversa”, “carattere individuale”, e“utilizzatore informato”); e sugli effetti che ne sono derivati .
L’analisi di casi giuridici reali, riguardanti soprattutto il mondo del fashion, consentiranno di cogliere i vantaggi concreti che gli istituti previsti dal Regolamento n. 6/2002/CE sono in grado di fornire alle imprese creative, ma anche i limiti e i vincoli che derivano dall’utilizzo dell’istituto del disegno o modello registrato e non.