Abstract:
La compensazione dei tributi è intesa quale elisione delle partite debitorie e creditorie tributarie del contribuente nei confronti dell’Erario.
Essa non era accettata in ambito fiscale in virtù di precise limitazioni poste dal legislatore al fine di tutelare l’interesse dello Stato ad una pronta e certa riscossione dei tributi. La giurisprudenza e la dottrina ritenevano che essa potesse operare solo qualora fosse opposta dall’Amministrazione Finanziaria e non nell’ipotesi contraria in cui ad invocare la compensazione fosse il contribuente. Il legislatore con il D.lgs. 241/1997 ha superato tali orientamenti e ha tipizzato le fattispecie al ricorrere delle quali al contribuente è data possibilità di operare la compensazione sistematica delle proprie partite di credito con le rispettive partite di debito nei confronti dell’Erario. L’art. 17 del D.lgs. 241/1997 ha posto delle limitazioni alla libera compensazione dei crediti d’imposta del contribuente per evitare che potessero essere posti in essere da quest’ultimo comportamenti fraudolenti volti ad evitare il pagamento dei tributi. Il legislatore ha imposto un limite annuo massimo di crediti d’imposta utilizzabili in compensazione, ha determinato i termini temporali a decorrere dai quali i contribuenti possono utilizzare i propri crediti per elidere i propri debiti tributari, ha normato il preventivo obbligo per il contribuente di presentare la dichiarazione o l’istanza periodica da cui emerge il credito utilizzato in compensazione e ha disposto l’obbligo di utilizzare un modello unificato di versamento, denominato modello F24, per il versamento dei tributi. Il legislatore ha previsto, inoltre, che in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo per un ammontare superiore ad Euro 1.500,00 al contribuente sia preclusa la compensazione delle altre partite debitorie tributarie in attesa del preventivo pagamento delle somme ancora dovute .
Il legislatore è nuovamente intervenuto a modificare la disciplina della compensazione nell’anno 2000. L’introduzione dell’art. 8 dello Statuto dei Diritti del Contribuente (Legge 212/2000) ha sancito un principio di carattere generale che prescrive la possibilità del contribuente di estinguere l’obbligazione tributaria “anche per compensazione”.
Nella seconda parte del presente lavoro si è approfondita la rilevanza che la compensazione dei tributi ha nell’ambito dell’Imposta sul Valore Aggiunto. Il contribuente può utilizzare il credito che emerge dalla dichiarazione IVA annuale o dall’istanza periodica di rimborso/compensazione infrannuale per compensare i propri debiti tributari nei confronti dell’Erario.
Si sono approfondite, infine, le metodologie di accertamento nell’ambito dell’indebito utilizzo del credito IVA distinguendo tra le ipotesi in cui il contribuente abbia agito con intento fraudolento da quelle in cui abbia operato con negligenza od errore, fraintendendo le norme dell’ordinamento tributario. La prassi si è espressa diverse volte sulle metodologie di controllo e contestazione delle violazioni in tema di indebita compensazione orientandosi anche sulla questione dell’apparato sanzionatorio applicabile alle singole fattispecie.