Abstract:
Il "doppio binario" è il principio che regola il rapporto tra processo penale e processo tributario. In particolare i due contenziosi si svolgono separatamente e autonomamente l'uno dall'altro. Il divieto di sospensione del processo tributario in pendenza di quello penale (art. 20 D.Lgs. n. 74/2000) è attuazione del "doppio binario". Il potenziale rischio di giudicati contrastanti e di applicazioni di duplici sanzioni (una penale e l'altra tributaria), nei riguardi dei medesimi soggetti e degli stessi fatti materiali accertati, rappresentano le conseguenze principali dell'indipendenza esistente tra i due procedimenti. Sebbene l'orientamento consolidato della giurisprudenza di Cassazione riconosca la valenza probatoria in sede fiscale della sentenza penale, e viceversa, non è da escludere che le decisioni pronunciate da ciascuno dei due giudici possano essere differenti. Il principio di specialità (art. 19 D.Lgs. n. 74/2000), invece, risolve il rischio di duplicazione delle sanzioni in capo al medesimo imputato-contribuente. In realtà esistono numerosi elementi che mettono in contatto i due procedimenti; si pensi alle disposizioni normative che disciplinano: lo scambio di prove; il raddoppio dei termini di accertamento; le circostanze attenuanti delle sanzioni penali. Gli interventi legislativi del 2011, peraltro, hanno contribuito ad accentuare i legami tra il processo penale ed il processo tributario tanto che, ad oggi, buona parte della dottrina preferisce parlare di "crisi del doppio binario".