Abstract:
La dimensione globale che ha assunto l’economia di mercato è un fenomeno consolidato e condiviso.
In questo contesto di globalizzazione non è giustificabile l’assenza di collaborazione fra Stati, in particolare nell'ambito della fiscalità.
Ogni Stato è sovrano e mantiene esclusiva autonomia nel determinare quello che è il proprio sistema impositivo ma, nonostante ciò, vi sono fenomeni che richiedono una qualche forma di collaborazione in tale ambito.
Difatti, l’apertura agli altri Paesi ha comportato il proliferare di fenomeni evasivi ed elusivi coinvolgenti più giurisdizioni.
È sorta pertanto la necessità che gli Stati si attivassero per prevedere forme di collaborazione amministrativa al fine di contrastare l’evasione e l’elusione fiscale, individuando nello scambio di informazioni la modalità più idonea.
Sono stati elaborati dei modelli a livello internazionale per disciplinare e permettere l’attuazione, in particolare, dello scambio di informazioni tra Stati, così come a livello europeo la Comunità Economica Europea dapprima si è attivata in tal senso sviluppando un’apposita direttiva.
Ciò può venirsi a scontrare con determinate giurisdizioni costituenti per molto tempo il “baluardo” del c.d. “segreto bancario”, restii ovvero contrarie nel fornire ad altri Stati informazioni bancarie. La forza attrattiva di tali Stati o territori è costituita proprio dalla segretezza e dall'anonimato che garantiscono ai soggetti che ivi destinano le proprie ricchezze, oltre a presentare spesso regimi fiscali agevolati.
Altra problematica che emerge nell'ambito della collaborazione amministrativa è legata ai diritti del contribuente, posti in secondo piano rispetto a quelle che sono le esigenze degli Stati nel contrasto ai fenomeni evasivi ed elusivi.