Abstract:
L'Oic 29 prevede che venga corretta la voce patrimoniale interessata dall'errore con contropartita di conto economico la voce E20 o E21 (proventi e oneri straordinari), alla sottovoce "componenti di reddito relativi ad esercizi precedenti". Tale valore economico non può però concorrere alla determinazione dell’imponibile tassabile nell’anno in cui viene corretto l’errore in quanto il principio di competenza, ai fini fiscali, risulta inderogabile in quanto risponde all’esigenza di non lasciare il contribuente arbitro dell’imputazione, in un periodo di imposta o nell’altro, degli elementi reddituali positivi o negativi. L’agenzia delle Entrate, con circolare 31/E del 24/09/2013 dispone sul corretto comportamento fiscale da adottare in caso di correzione di errori in bilancio, nel rispetto del principio di competenza e del divieto di doppia imposizione.