Abstract:
Con la liberalizzazione dei mercati e la successiva internazionalizzazione delle attività, si è osservato un forte aumento delle operazioni commerciali transnazionali, intercorrenti anche tra imprese facenti capo ad un medesimo soggetto economico, ovvero il gruppo multinazionale.
Tra le politiche che caratterizzano quest’ultimo, la determinazione del prezzo di trasferimento, cd. transfer pricing, è l’oggetto di analisi delle transazioni concluse tra le rispettive unità componenti.
In un’ottica di ottimizzazione del risultato globale, è possibile rilevare l’alterazione dei corrispettivi suindicati, poiché pattuiti a condizioni differenti da quelle che contraddistinguono soggetti indipendenti svincolati da rapporti commerciali o finanziari, facendo sì che questi non siano conformi al principio di libera concorrenza o Arm’s Length Principle. Esso rappresenta la garanzia per un trattamento fiscale paritario tra le imprese associate e quelle che operano indipendentemente sul libero mercato, in quanto il prezzo di trasferimento può essere concepito come strumento volto allo spostamento di ricchezza, intesa come minor costo o maggior ricavo in capo al soggetto controparte, attribuendo così al transfer pricing i caratteri di fenomeno elusivo.
Al fine di contrastare tale eventualità, si riscontrano molteplici interventi da parte di organizzazioni internazionali, finalizzati ad eliminare le alterazioni in esame mediante l’introduzione di metodi per la quantificazione del prezzo di trasferimento che riproduca il principio di libera concorrenza.
Dato il carattere sovranazionale della disciplina, ciascuno Stato è invitato a recepire nel proprio ordinamento giuridico-tributario quanto concordato dalle citate organizzazioni in merito al transfer pricing, con particolare attenzione ai criteri per la determinazione dei prezzi di trasferimento, alla rispettiva documentazione che il contribuente deve fornire all'Amministrazione finanziaria e alla regolamentazione delle linee guida dirette alle autorità fiscali.