Abstract:
Nel seguente elaborato si analizzeranno le modifiche introdotte dal decreto legge del 2 marzo 2012, n.16 (c.d. decreto semplificazioni fiscali), conv. con modif. con L. 26 aprile 2012, n.44, alla disciplina sull'indeducibilità dei costi da reato. In particolare, si esaminerà l'art. 8, comma 1, del predetto decreto che restringe l'ambito di operatività della normativa solamente ai costi e alle spese dei beni o delle prestazioni di servizi direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo, escludendo dall'ambito di applicazione della disciplina i costi documentati in fatture soggettivamente inesistenti. Si delineerà poi il trattamento previsto dal comma 2 del predetto art. 8 riguardante i componenti reddituali negativi relativi a beni e servizi non effettivamente scambiati o prestati, con riferimento anche alle specifiche sanzioni irrogabili, nonché la disposizione relativa al regime transitorio di cui al comma 3.