IL CONCORDATO PREVENTIVO: SVILUPPI NORMATIVI

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dc.contributor.advisor Pizzigati, Mauro it_IT
dc.contributor.author Casagrande, Elisa <1988> it_IT
dc.date.accessioned 2013-01-31 it_IT
dc.date.accessioned 2013-04-30T12:42:54Z
dc.date.available 2013-04-30T12:42:54Z
dc.date.issued 2013-02-19 it_IT
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10579/2819
dc.description.abstract Il concordato preventivo è un istituto profondamente modificato dai vari interventi legislativi dal 2005 ad oggi, quali il d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con l. 14 maggio 2005, n. 80, il d.lgs. 7 settembre 2007, n. 169. Gli interventi citati hanno accentuato il carattere privatistico della procedura, sminuendo da un lato i poteri dell’autorità giudiziaria, e dall’altro rafforzando il ruolo del debitore concedendogli maggiore libertà di risoluzione della propria crisi d’impresa, e il ruolo dei creditori, i quali sono ora parte attiva della procedura. Vengono analizzate le novità introdotte dal d.l. 83/2012 (c.d. decreto sviluppo) convertito con l. 134/2012, con il quale il legislatore intende favorire in tutti i modi l’impiego di tale istituto per una soluzione concordata della crisi. È stata introdotta la possibilità per l’imprenditore di presentare una domanda di concordato “in bianco” e in tal modo accedere agli effetti protettivi del patrimonio (divieto per i creditori anteriori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio, ipoteche giudiziali iscritte nei 90 gg. che precedono la pubblicazione del ricorso sono inefficaci), depositando la proposta e il piano entro un termine successivo fissato dal giudice. Rilevante è anche l’introduzione del nuovo art. 186 bis rubricato “concordato con continuità aziendale”, il quale offre l’opportunità di prevedere nella proposta di concordato la prosecuzione dell’attività d’impresa da parte dello stesso imprenditore, la cessione dell’azienda ovvero il conferimento dell’azienda in esercizio in una o più società. Il nuovo art. 169-bis L.F. consente, inoltre, al debitore di sciogliersi dai contratti in corso di esecuzione (ad eccezione di alcune categorie), oppure di sospendere tali contratti per un periodo non superiore a 60 giorni. Il legislatore ha assegnato all’imprenditore anche la facoltà di contrarre finanziamenti prededucibili ai sensi dell’art. 111 L.F. (previa autorizzazione), purché un professionista con i requisiti di indipendenza dettati dal novellato art. 67, terzo comma, lettera d) L.F. ne attesti la funzionalità. Ulteriori modifiche, relative alle modalità di comunicazione degli atti ai creditori, sono state introdotte con il d.l. n. 179/2012. Tali comunicazioni, come ad esempio quella relativa alla proposta di concordato, al decreto di ammissione e alla relazione del commissario giudiziale, dovranno essere effettuate attraverso l’utilizzo dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) che dovrà essere comunicato dagli stessi creditori. it_IT
dc.language.iso it it_IT
dc.publisher Università Ca' Foscari Venezia it_IT
dc.rights © Elisa Casagrande, 2013 it_IT
dc.title IL CONCORDATO PREVENTIVO: SVILUPPI NORMATIVI it_IT
dc.title.alternative it_IT
dc.type Master's Degree Thesis it_IT
dc.degree.name Amministrazione, finanza e controllo it_IT
dc.degree.level Laurea magistrale it_IT
dc.degree.grantor Dipartimento di Management it_IT
dc.description.academicyear 2011/2012, sessione straordinaria it_IT
dc.rights.accessrights openAccess it_IT
dc.thesis.matricno 816117 it_IT
dc.subject.miur IUS/15 DIRITTO PROCESSUALE CIVILE it_IT
dc.description.note it_IT
dc.degree.discipline it_IT
dc.contributor.co-advisor it_IT
dc.date.embargoend it_IT
dc.provenance.upload Elisa Casagrande (816117@stud.unive.it), 2013-01-31 it_IT
dc.provenance.plagiarycheck Mauro Pizzigati (pizzig@unive.it), 2013-02-11 it_IT


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