Abstract:
Attraverso il percorso compiuto con il seguente elaborato, si è cercato inizialmente di descrivere la crisi d’impresa da un punto di vista aziendale, per poi completare l’illustrazione attraverso l’analisi della crisi da un punto di vista giuridico.
Da una prospettiva aziendale, oltre a dare una definizione di crisi, verranno trattate le cause interne o esterne della stessa, nonché le tipologie di crisi e le sue possibili soluzioni, elencando altresì le varie responsabilità che spettano agli organi societari nella sua rilevazione e gestione.
Dal punto di vista giuridico, invece, il legislatore ha previsto una riforma del Codice sottolineando l’importanza di introdurre una diagnosi precoce dello stato di crisi e di insolvenza e, al tempo stesso, la possibilità di salvaguardare la capacità imprenditoriale attraverso la creazione di idonee condizioni affinché l’imprenditore possa predisporre le procedure di ristrutturazione atte a evitare che la crisi sfoci in insolvenza. Infatti, attraverso il D.Lgs. n. 14/2019 e tutte le sue integrazioni e modificazioni, è stato introdotto il nuovo istituto della composizione negoziata, nonché ulteriori innovazioni a livello definitorio, quali i nuovi concetti di crisi d’impresa, gruppi di imprese, misure protettive e strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza.
Tuttavia, il legislatore al fine di far emergere tempestivamente la situazione di crisi ha previsto in capo all’imprenditore degli obblighi ben precisi.
Lo stesso art. 2086 c.c. prescrive in capo all’imprenditore collettivo l’obbligo di istituire assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura e alle dimensioni dell’impresa, allo scopo della rilevazione tempestiva della crisi.
Per conseguire tale fine, l’imprenditore può utilizzare l’analisi di bilancio, la quale attraverso la sua implementazione consente attraverso la rielaborazione dei dati di bilancio, di sviluppare tre tipologie di analisi: analisi per margini, analisi per indici, analisi per flussi.
In conclusione, deve essere considerata la valutazione d’azienda, in quanto il complesso aziendale può essere oggetto di valutazione se l’impresa ha un valore economico in relazione alla sua capacità di generare risultati in grado di soddisfare le aspettative nel presente e nel futuro.