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La migrazione indipendente dei minori si è ormai un fenomeno diffuso in tutto il mondo. A partire degli anni novanta, gioco forza la vicinanza con i paesi d’origine dei movimenti migratori, gli stati europei sono diventati i principali paesi di transito e destinazione di questi giovani migranti, come nel caso italiano con i minori albanesi o in Spagna con i minori provenienti dal Marocco.
Le cause che spingono minori a migrare da soli sono molteplici: molti fuggono da situazioni socioeconomiche di grande povertà e miseria, altri scappano da situazioni di guerra o di rivalità politico- sociale. In questa sede ci occuperemo di questi ultimi, i minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo, ovvero di quei soggetti, minori di diciotto anni, che da soli hanno abbandonato il loro Paese d’origine per sfuggire a situazioni di conflitto o persecuzioni. La loro condizione estremamente vulnerabile (sono minorenni, viaggiano senza l’accompagnamento di un genitore o una persona responsabile per essi, richiedono protezione internazionale) si aggiunge a un’ulteriore complessità che è intrinseca già nel nome che li identifica: “minori” e “migranti”.
Per determinare le fonti che regolano il procedimento di asilo per i minori stranieri non accompagnati è, inoltre, necessario indagare anche sul termine “asilo”. Parafrasando l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati: i minori rifugiati “condividono alcuni diritti universali con tutti gli esseri umani, hanno dei diritti complementari in qualità di fanciulli e diritti specifici per essere rifugiati ”.
Ripercorrendo brevemente l’evoluzione del concetto di asilo nel diritto internazionale e dell’Unione Europea, si cercheranno di identificare delle scelte politico-legislative per cercare di stabilire in che misura queste abbiano influenzato le normative interne in materia di asilo degli stati membri.
Parallelamente, contestualizzando la nascita della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto dei fanciulli, si vedrà come questa abbia comportato a partire dal 1989 un cambio di prospettiva del concetto di protezione del minore. Con l’affermazione dei tre principi basilari su cui verte la Convenzione (interesse superiore del minore, non discriminazione e diritto di partecipazione) si è passati dalla tradizionale idea della “solidarietà” o “carità” del “protettore”, all’autonomia, personalità e necessità di sviluppo del “protetto” .
Tuttavia, di fronte alla migrazione dei minori stranieri non accompagnati, i quadri giuridici nazionali e le politiche europee sono notoriamente in conflitto per un’applicazione più o meno repressiva delle norme interne in materia di asilo e l’ambigua interpretazione degli strumenti giuridici internazionali creati per la protezione del fanciullo.
Studiando la situazione dei minori stranieri richiedenti asilo in Italia e Spagna ci si è resi conto che il quadro giuridico è spesso sovrapposto e frammentario, sia a livello europeo che nazionale. Non è stato possibile riscontrare, né in Italia né in Spagna, procedure omogenee e standardizzate per l’accertamento della minore età. Riguardo alla tutela dei minori richiedenti asilo, invece, le problematiche legate alle lunghe tempistiche per la nomina del tutore non sono imputabili a una carenza di norme primarie, bensì a carenze regolamentari che permettano che vengano attuate le norme vigenti.
A fronte delle criticità riscontrate durante la ricerca, si cercherà, infine, di far luce su alcune buone pratiche riscontrate nei sistemi di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo, come nel caso del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) del Comune di Mazzarino. |
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