Abstract:
È stato compreso come il business aziendale influenza ed è influenzato dalla Società in cui l’impresa opera e che, il contesto sociale, richiede alle aziende di non essere solamente delle mere creatici di valore in termini di utile, ma, altresì chiede loro di svolgere un ruolo sempre più attivo anche in termini di principi ESG.
Per questi motivi, le imprese, oltre ai dati finanziari, dovranno informare anche sul come, i loro processi, impattano in termini ambientali e sociali e
come questi, a loro volta, impattano sull’impresa (c.d. doppia materialità).
La nuova direttiva CSRD dicevamo, approvata nel mese di novembre 2022, entrerà in vigore a partire dal mese di gennaio 2024, per quelle imprese già soggette alla NFRD (Non-Financial Reporting Directive), e impatteranno da gennaio 2025 sulle grandi imprese come definite dall’art. 3 della direttiva 2013/34/EU. Le piccole e medie imprese quotate, invece, avranno ancora un paio di anni a disposizione, visto che l’entrata in vigore è rinviata a gennaio 2026.
Quali novità introduce? La prima è legata sicuramente al contenuto del report di sostenibilità. A tal proposito, essa punta a ridurre la soggettività da parte delle imprese nella redazione dei report e lo fa obbligando la Commissione a adottare appositi standard minimi di redazione. Report omogenei e confrontabili renderebbero quindi la sostenibilità, per l’impresa con risultati migliori, un vantaggio competitivo sia in termini di immagine, sia verso gli investitori che, sulla base delle performance ESG, decidono le proprie strategie di investimento.
La nuova direttiva richiede quindi un passaggio in più rispetto a prima: la sostenibilità entra maggiormente dentro il report, superando il concetto di semplice “informativa”, ma diventando sempre più parte integrante del bilancio.
Le imprese dovranno quindi investire sui processi che attualmente portano alla redazione del bilancio e, di conseguenza, dovranno rivedere e rimodulare anche il proprio sistema di controlli interni.
Il ruolo del revisore viene quindi rivisto alla luce della nuova Direttiva, la quale prevede ora un’attestazione specifica anche sulla rendicontazione di sostenibilità e che dovrà contenere requisiti ben delineati e previsti dalla stessa Direttiva. L’attestazione del revisore sarà quindi influenzata dall’oggetto dell’attività di audit. Si avrà quindi, una reasonable assurance quando l’oggetto dell’attività di revisione è la misurazione del sottostante rispetto a determinati criteri; limited assurance se le valutazioni analizzate risultano errate.
Questo diverso ruolo del revisore comporta una serie di novità che chiaramente sono comprese nella CSRD, come il venir meno di alcuni vincoli legati alla sua indipendenza. Ad esempio, il revisore legale non dovrà più considerare le attività sulla relazione di sostenibilità tra quelle vietate in quanto incompatibili con l’incarico di revisione sul bilancio finanziario.
Infine, pur rimanendo una facoltà da parte degli Stati membri dell’Unione, la CSRD prevede la possibilità che l’impresa possa scegliere di affidare l’incarico per la revisione del bilancio di sostenibilità allo stesso revisore del bilancio finanziario, altresì a due diversi revisori. Nel caso si optasse per il doppio revisore, questa scelta comporterà necessariamente maggiori costi in termini economici e/o gestionali e dovrà quindi essere valutata attentamente da parte dell’azienda.
Ricapitolando, quindi, la sostenibilità non sarà più intesa come un onere finalizzato a cavalcare gli interessi di una parte sempre più rilevante della clientela, ma l’obiettivo su cui investire realmente per ottenere un vero e duraturo vantaggio competitivo nel business.