Abstract:
Il presente lavoro ha l’obiettivo di mettere in luce il tema della doppia imposizione internazionale, ed in particolare gli strumenti finalizzati ad evitarla. La doppia imposizione, come si vedrà, in via generale si realizza quando un medesimo reddito viene sottoposto a tassazione in due Stati diversi, entrambi dotati di potestà impositiva, ad esempio in ragione del fatto che il soggetto che produce quel reddito risiede in uno Stato, ma lavora in un altro.
Per evitare che si generi questo sdoppiamento impositivo, uno Stato può applicare anzitutto metodi unilaterali, che dunque non prevedono l’intervento o il rapporto con l’altro Stato, che consistono nel conferire un credito per le imposte pagate all’estero, oppure riconoscere l’imposta pagata dal contribuente all’estero rendendolo dunque esente (a condizione che lo Stato estero abbia effettivamente sottoposto ad imposizione il reddito in discorso). Si parlerà, poi, dell’OCSE (in inglese OECD, Organisation for Economic Co-operation and Development), l’organizzazione che riunisce 38 Stati e che opera nell’ambito dello sviluppo economico nella sua accezione più ampia. Tra le altre attività, l’OCSE per ciò che qui interessa si occupa di predisporre (e aggiornare) un Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni, cui i Paesi interessati si conformano nel momento della stesura delle loro Convenzioni. Da più di due decenni l’OCSE pone particolare attenzione alla corretta attuazione delle norme tributarie, in quanto i fenomeni elusivi che possono essere realizzati dai contribuenti sono molteplici ed è fondamentale, per non disperdere il gettito fiscale, la corretta predisposizione delle norme tributarie e la loro applicazione.
Si passerà poi ad una panoramica delle Convenzioni contro le doppie imposizioni, con particolare riguardo ai loro profili giuridici, e si descriverà il suddetto Modello OCSE nei suoi caratteri fondamentali.
Infine, concluderà la presente trattazione la prospettiva italiana nell’ambito dello Strumento Multilaterale BEPS. Per quanto riguarda il nostro Paese, la trattazione non può che essere parziale dal momento che la Convenzione Multilaterale non è ancora stata ratificata e dunque non è in vigore nel nostro ordinamento.