Abstract:
Il ricorso alle pratiche elusive comporta una riduzione delle entrate dello Stato a discapito della collettività. Tali pratiche vanno contro i principi di solidarietà e uguaglianza che caratterizzano il sistema tributario italiano. Per questi motivi tali condotte vengono perseguite e sanzionate dal legislatore nazionale e comunitario. All’Amministrazione finanziaria italiana è stato dato il potere di disapplicare disposizioni fiscali in capo al contribuente qualora questo abbia posto in essere un’operazione lecita ma priva di valide ragioni economiche e al mero scopo di ottenere un vantaggio fiscale indebito. Tale operazione, nel sistema tributario, prende il nome di abuso del diritto o elusione fiscale. Il potere esercitato dall’Agenzia delle Entrate può dar vita a dei mostri giuridico-tributari perché l’operazione è valida sul piano giuridico ma invalida su quello fiscale. Dottrina e giurisprudenza si sono interrogate sulla rilevanza penale della condotta elusiva qualora integri le fattispecie normate dal D.Lgs 74/2000. Resta chiaro che il mancato versamento, in tutto o in parte, del tributo può configurare una condotta evasiva o elusiva a seconda di alcuni presupposti che fungono da confine tra le due fattispecie. Tuttavia questi due fenomeni vengono spesso travisati; occorre quindi delimitarli prima di verificare se l’elusione fiscale ha rilevanza penale.