Abstract:
L'elaborato affronta la problematica della contabilizzazione delle business combination under common control, quali operazioni configurabili come operazioni straordinarie e caratterizzate dalla mancanza del coinvolgimento di terze economie. Durante questo tipo di aggregazioni infatti, tutte le entità partecipanti continuano ad essere controllate dal medesimo soggetto che le dominava anche in precedenza.
L'interesse per l'argomento sorge principalmente per il fatto che i principi contabili internazionali non forniscono alcuna indicazione in merito al trattamento contabile delle BCUCC e per tale ragione, l'elaborato si svilupperà attraverso una analisi delle possibili metodologie contabili da poter applicare.
L'elaborato si concentra nella prima parte nell'analisi della disciplina dell'IFRS 3, quale principio contabile che regola le aggregazioni aziendali tradizionali e che esclude dal suo campo le aggregazioni aziendali sotto controllo comune.
Successivamente alla spiegazione delle disciplina prevista per le business combination tra parti indipendenti, si procede spiegando la differenza tra queste ultime e le BCUCC, per poi arrivare ai vari metodi di contabilizzazione.
I criteri di contabilizzazione si distinguono principalmente per due particolari impostazioni, quella del fair value method e quella del book value method. La prima che prevede la rivalutazione al valore equo degli elementi patrimoniali oggetto dell'aggregazione e al suo interno troviamo il metodo dell'acquisizione ed il fresh start method; mentre la seconda si occupa di rappresentare gli elementi patrimoniali oggetto di aggregazione in continuità con i valori a cui erano iscritti prima dell'operazione e al suo interno troveremo il predecessor basis ed il pooling of interests method.
L'elaborato alla fine si conclude con una preferenza della metodologia della continuità di valori rispetto all'acquisition method, ma, nonostante questa considerazione, la contabilizzazione delle BCUCC nel quadro dei principi contabili internazionali rimane aperta.