Abstract:
La tesi affronta l'esamina dell'istituto della "Definizione agevolata delle liti pendenti" previsto dall’art. 6 del D.L. n. 119/2018. Si tratta di una disposizione che ha permesso ai contribuenti di estinguere le controversie aventi ad oggetto atti impositivi instaurate di fronte ai giudici tributari, mediante il pagamento di un importo agevolato rapportato al valore della controversia. La ratio di tale istituto, inquadrato dalla dottrina sotto la categoria dei condoni, è quella di decongestionare il contenzioso e di raccogliere un immediato gettito fiscale.
L'istituto in questione non è una novità per l'ordinamento legislativo nazionale, bensì un istituto che in passato ha avuto molte versioni. Queste ultime sono state più volte accusate di incostituzionalità. Accuse che sono state smentite dalla Corte costituzionale e dalla Corte di cassazione.
I passati condoni, in particolare gli art. 8 e 9 della L. n. 289/2002, sono stati accusati, anche, di incompatibilità con la normativa comunitaria. La Corte di giustizia europea, risolvendo l’eccezione in sfavore dei condoni, aveva messo seriamente in crisi l’istituto del condono, portando la Corte di cassazione a riflettere sulla compatibilità della legislazione condonistica con la normativa comunitaria. La Corte di cassazione è stata molta cauta ed è risuscita, sottoponendo diverse questioni pregiudiziali - relative ai condoni - alla Corte di giustizia EU, a salvaguardare la legislazione condonistica.
La definizione delle liti pendenti di cui all’art 6 del D.L. n. 119/2018 condivide molte caratteristiche con le passate disposizioni condonistiche. Queste caratteristiche sono: la temporaneità, l’eccezionalità, l’apparente retroattività, l’irripetibilità-astrattezza e “la novatio”.
Anche i requisiti per l’accesso alla definizione di cui all’art 6 del D.L. n. 119/2018 non sono tanto diversi rispetto alle passate sanatorie delle controversie pendenti. I requisiti previsti dall’art. 6 del D.L. n. 119/2018 sono contenuti nel primo comma e prevedono la definizione delle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, pendenti in data di entrata 24 ottobre 2018, aventi ad oggetto un atto impositivo e in cui è parte l’Agenzia delle Entrate.
Il perfezionamento della definizione è subordinato alla presentazione di una domanda di definizione e al pagamento delle somme dovute o della prima rata entro il 31 maggio 2019. Le somme dovute vengono individuate ai commi 1, 1-bis, 2, 2-bis e 3 dell’articolo 6 e dovevano essere applicate al valore della controversia in relazione allo stato e al grado in cui verte il giudizio.
Per agevolare l’adesione all’istituto in questione, il legislatore ha previsto per le controversie definibili due fattispecie di sospensione: la prima dei termini processuali fino al 10 giugno 2019 e la seconda dei termini di impugnazione delle pronunce giurisdizionale e di riassunzione dei giudizi per nove mesi.
Il legislatore ha previsto, anche, un obbligo per l’Agenzia delle entrate, la quale dove notificare il provvedimento il diniego di definizione entro 31 luglio 2020. Il provvedimento di diniego di definizione può essere impugnato dal contribuente dinanzi al medesimo giudice tributario presso il quale pende la lite originaria entro 60 giorni e qualora pendano i termini per l’impugnazione della pronuncia giurisdizionale, il provvedimento di diniego può essere impugnato unitamente alla pronuncia giurisdizionale.
In fine, l’art 7 del D.L. n. 119/2018 ha previsto la possibilità per le società e associazioni sportive dilettantistiche di aderire alla definizione agevolata delle liti pendenti ex. art. 6 del D.L. n. 119/2018 e, se venivano rispettati determinati requisiti previsti dall’art. 7, con le modalità più vantaggiose previste dal medesimo articolo.