Abstract:
All’interno del sistema di relazioni industriali di ogni azienda, uno degli istituti principali è sicuramente quello della contrattazione collettiva. Essa consiste nel processo di regolamentazione congiunta (sindacati - padronato) dei rapporti di lavoro .
La sua origine risiede nell’autonomia collettiva, ossia nel potere dei soggetti di regolare i propri interessi mediante la produzione di norme collettive; alla base c’è dunque un interesse collettivo che risulta essere diverso dalla somma degli interessi individuali e che caratterizza il mondo del lavoro subordinato. Da ciò discendono due principi fondamentali: la libertà sindacale e l’autonomia contrattuale .
È un patto di autonomia privata e come tale è caratterizzato da forma e fonti normative proprie del contratto. Per questi motivi non può essere considerata una fonte di diritto.
Esistono diverse tipologie di contratti collettivi:
• Il contratto collettivo previsto dell’art. 39 della Costituzione. Il quarto comma di tale articolo sancisce che i sindacati dotati di personalità giuridica privata (ossia registrati) possano “rappresentati unitariamente in proporzione al numero di iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce”. Tuttavia tale disposizione(insieme ai commi secondo e terzo del medesimo articolo ) non ha mai avuto attuazione legislativa, in quanto necessita di norme legislative di attuazione che non sono ancora state emanate. Le ragioni della mancate attuazione sono molteplici.
Un fattore è sicuramente di carattere storico in quanto si era appena concluso il periodo corporativo (1926-1939) che aveva portato alla soppressione della libertà sindacale e del diritto di sciopero e all’imposizione di limitare il numero di sindacati ad uno solo per categoria.