Abstract:
Il tema del federalismo fiscale è molto importante poiché collegato all’efficienza dei servizi pubblici offerti dall’amministrazione locale, alla capacità degli enti locali di attrarre investimenti e quindi collegato al miglioramento ed allo sviluppo economico di comuni e regioni.
Per molto tempo il federalismo fiscale è rimasto “inattuato” finché, nel 2001, l’art. 119 della Costituzione è stato riformato, dando il via ad un lungo processo di riforma del Titolo V terminato nel 2009. Infatti, con la legge n.42 si è concluso il percorso che ha portato alla definizione dei principi fondamentali, grazie ai quali è possibile determinare ed individuare la potestà tributaria e finanziaria di regioni ed enti locali.
L’elaborato si propone di osservare il rapporto che lo Stato ha creato con le regioni italiane, distinguendo quelle a Statuto Speciale, con le quali il livello di “federalismo fiscale” applicabile è minimo perciò è necessario il ricorso a negoziazioni bilaterali per poter realizzare obiettivi da perseguire congiuntamente, da quelle Ordinarie. Riguardo a queste ultime, la Riforma del Titolo V ha portato ad una profonda modifica che ha invertito il criterio di ripartizione delle competenze fra Stato e Regioni rispetto a quello originario, individuando nella “residualità” il criterio che individua le competenze delle Regioni Ordinarie.
Ecco che la Regione Veneto si muove introducendo, nel 2012, il nuovo Statuto Regionale con cui fa appello invece alla piena attuazione dell’autonomia finanziaria riconosciuta dalla Costituzione. È però grazie al referendum consultivo attuato nel 2017 che fa un passo in avanti, raggiungendo un Accordo Stato-Regione con il quale vengono stabilite la metodologia e le materie per l’attribuzione alla Regione Veneto di un’autonomia differenziata.