Abstract:
Attraverso tale elaborato si è inteso analizzare l’evoluzione del fenomeno delle interferenze fiscali nel bilancio di esercizio, dalle origini fino all’attualità. In particolar modo, sono state affrontate le seguenti fasi normative: - D.P.R. n.597 del 1973: attraverso tale riforma fiscale, si è consolidato il principio di dipendenza della determinazione del reddito imponibile dal bilancio di esercizio, infatti attraverso l’art.52 del TUIR si è stabilito che l’utile civilistico costituisse la base di partenza per il risultato fiscale, mentre l’art.72 al comma terzo del TUIR prevedeva che i componenti negativi potessero essere dedotti previa imputazione al conto dei profitti e delle perdite. – D.P.R. n.917 del 1986: come emerge dall’art. 52 del TUIR, si è affermato il principio della dipendenza rovesciata dal momento che il reddito d’impresa doveva essere determinato apportando le variazioni derivanti dalle disposizioni tributarie. – IV Direttiva CEE: nel recepimento della stessa, il legislatore italiano ha introdotto la cosiddetta “appendice fiscale”, nella quale era prevista l’evidenziazione in conto economico delle variazioni effettuate al bilancio civilistico in seguito all’applicazione della normativa tributarie. -Legge 8 agosto 1994, n.503: si è proceduto alla abolizione dell’appendice fiscale e all’introduzione del secondo comma dell’art.2426 del Codice Civile, attraverso il quale è stato consentito di effettuare rettifiche di valore ed accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie, decretando nuovamente la legittimità delle interferenze fiscali. – D.LGS.6/2003 (Riforma del diritto societario): in tale contesto è stato operato il disinquinamento fiscale del bilancio d’esercizio, ripristinando il principio della true and fair view, mediante l’abrogazione del secondo comma dell’art.2426 del Codice Civile e la riformulazione del punto n.14 dell’art.2427. – D.LGS. 344/2003 (Riforma fiscale): per una realizzazione esaustiva dell’eliminazione delle interferenze fiscali, si è reso necessario un coordinamento del precedente decreto con la riforma tributaria, attuato attraverso l’estensione della deducibilità extracontabile agli ammortamenti, alle rettifiche di valori e agli accantonamenti per i quali è stata esclusa la previa imputazione al conto economico (art.109, quarto comma, lett. b) del TUIR). – D.LGS.38/2005: in forza dell’art.83 del TUIR, ai fini della determinazione della base imponibile, gli adopters dei principi contabili internazionali IAS/IFRS sono stati soggetti all’obbligo di assumere come base di partenza il solo risultato di conto economico, di apportare successivamente delle variazioni allo stesso sulla base delle regole degli standards contabili internazionali per, infine, modificare il risultato ottenuto applicando le regole fissate dalla disciplina tributaria. Si è in tal modo perpetuato il principio di dipendenza della grandezza tributaria da quella civilistica. – Legge n.244/2007 (legge finanziaria 2008): è stata sancita l’eliminazione della possibilità di dedurre extracontabilmente taluni componenti negativi di reddito non imputati a conto economico, in linea con la volontà di avvicinare l’imponibile fiscale e il risultato civilistico (ritorno ad una soluzione monorotaia). – D.LGS. 244/2016: il principio di derivazione rafforzata introdotto dalla Legge finanziaria 2008 ed esteso ai soggetti adottanti esclusivamente i principi contabili nazionali ha confermato la riduzione delle discordanze tra reddito imponibile e risultato civilistico, prevedendo che ai fini della determinazione del reddito imponibile, rilevino i componenti patrimoniali e reddituali iscritti in bilancio in base al principio della prevalenza della sostanza sulla forma. - A conclusione dell'iter normativo si pone il D.M. 3 agosto 2017, che reca con se le regole applicative della derivazione rafforzata, riperimetrandola.