Abstract:
L'argomento dell'elaborato finale concerne il diritto al ricongiungimento familiare dei richiedenti e dei beneficiari di protezione internazionale inseriti nel sistema di accoglienza in Italia e, nello specifico nella provincia di Vicenza, nel triennio 2015-2017.
L'interesse circa la tematica è emerso nel corso di un lavoro di tre anni svolto sul campo a stretto contatto con operatori, mediatori culturali, nuclei monoparentali e famiglie di richiedenti e beneficiari di protezione internazionale inseriti in alcuni Centri di Accoglienza Straordinari della Provincia di Vicenza. La conoscenza e la relazione diretta instaurata con loro hanno permesso di far luce sull'importanza dell'unità famigliare per un individuo che cerca protezione al momento dell'arrivo nel Paese di approdo, per tutta la durata della presentazione e dell'attesa dell'esito dell'istanza di asilo e nella fase di stabilizzazione successiva all'accoglienza.
Nella normativa internazionale, comunitaria e italiana è riconosciuto il diritto al ricongiungimento familiare dei rifugiati e dei titolari di protezione sussidiaria, per i quali è previsto un iter agevolato e privilegiato, differente da quello applicato per gli stranieri extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia che risulta più ostico.
Differenti sono le casistiche per i titolari di un permesso di soggiorno umanitario e di un permesso temporaneo per richiesta d'asilo in attesa di esito da parte della Commissione Territoriale.
Per quanto riguarda la protezione per gravi motivi umanitari, prevista da alcuni Paesi Europei tra cui l'Italia, la legislazione italiana che non contempla l'istituto del ricongiungimento a fronte di un permesso di soggiorno temporaneo si scontra con la giurisprudenza che lo riconosce attraverso l'emanazione di sentenze a favore e lo applica per mezzo degli Sportelli Unici Immigrazione di alcune Prefetture che avviano procedure ad hoc in autonomia.
Ai richiedenti protezione internazionale non viene concesso il ricongiungimento familiare durante le fasi di valutazione dell'istanza d'asilo e in caso di ricorso a causa del loro status provvisorio, ma esclusivamente nel caso di ottenimento di una protezione internazionale. Ciononostante, in Italia viene avviata dalle Prefetture quando possibile, una procedura informale e celata di riunificazione famigliare qualora i componenti del nucleo si trovino sul suolo italiano e siano stati separati al momento della ripartizione nelle strutture di accoglienza dei CAS.
Alla conclusione dello studio condotto si evidenzia l'esistenza di molteplici iter di ricongiungimento familiare che rilevano come il diritto all'unità familiare, che deve essere garantito attraverso il dispositivo del ricongiungimento, nonostante sia un principio umano fondamentale stabilito dalle convenzioni internazionali, nonché un diritto soggettivo dell'individuo, muti in base al destinatario, alla tipologia di protezione ottenuta e alla durata del titolo di soggiorno posseduto.