Abstract:
Il codice civile offre una nozione generale di imprenditore contenuta nell’art. 2082, e definizioni specifiche negli articoli successivi in base alla natura dell’attività svolta e le dimensioni.
Art. 2082 cc“E’ imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.”
Nell’attività d’impresa può verificarsi la situazione in cui la persona alla quale è formalmente imputabile la qualità di imprenditore e il reale interessato non coincidono.
Si possono distinguere due figure di imprenditori: quello palese, riconosciuto formalmente come imprenditore, il quale agisce in nome proprio nell’attività dell’impresa; quello occulto che sostanzialmente svolge il ruolo d’imprenditore gestendo di fatto la società, somministrando i mezzi finanziari necessari e facendo propri i guadagni.
La teoria dell’imprenditore occulto è stata elaborata da Walter Bigiavi, il quale sostiene che tale figura potrebbe essere ricoperta anche da colui che è apparentemente un imprenditore individuale mentre in realtà agisce in nome e per conto di una società caratterizzata dalla presenza di una pluralità di soci. Quindi di fatto governa l’impresa come se fosse una cosa propria sfruttando il potere di rappresentanza della stessa.
Di conseguenza sono sorte delle perplessità sull’assegnazione dell’obbligazione dell’imprenditore. In merito a ciò, il nostro ordinamento sanziona “la inscindibilità del rapporto potere-responsabilità: chi esercita il potere di direzione se ne assume necessariamente anche il rischio e risponde delle relative obbligazioni”.
Bigiavi sostiene che il nostro ordinamento accoglie la cosiddetta “dottrina della sovranità, per la quale sono imprenditori, e, perciò, dell’attività esercitata responsabili, coloro che dell’impresa detengono l’interesse e l’iniziativa, poco importa se palesemente od occultamente”. Quindi la giurisprudenza favorisce la qualifica sostanziale di imprenditore rispetto alla qualità formale. Ne consegue che vi sono due criteri utilizzabili per riconoscere l’imprenditore. Il criterio giuridico coincide la nozione civilistica, la quale individua i requisiti specifici dell’imprenditore: l’esercizio di una attività economica finalizzata alla produzione o scambio di beni o servizi; l’organizzazione; la professionalità. Il criterio economico-sostanziale, invece, considera imprenditore il titolare effettivo del potere di direzione dell’impresa, colui che dispone della capacità di prendere decisioni e influenzare con i propri interessi la gestione societaria. Sorge dunque una domanda: se il legislatore richiede prioritariamente che vi siano i requisiti formali, o ritenga sia sufficiente unicamente la qualità economica-sostanziale.
Vi sono molteplici casi di imprenditore occulto dovuti a diverse ragioni. Spesso si viene a conoscenza di un socio o una società occulta solo nel caso di inadempimento delle obbligazioni sottoscritte. I creditori a tal punto si devono rivolgere all’imprenditore, il quale può differire se si prendono in considerazione i due diversi criteri, quello giuridico e quello economico-sostanziale. Premesso che sia adottato il secondo criterio, sorge, dunque, un ulteriore quesito: se è ammessa o meno la fallibilità del socio o società occulta. Se fosse ammessa, si potrebbe recare danno ai creditori non essendo a conoscenza di tale soggetto; se non lo fosse si preclude al credito la garanzia patrimoniale dell’occulto.
L’ulteriore complicazione sovviene se la società occulta abbia un controllo indiretto sul soggetto inadempiente.