Abstract:
Il decreto legislativo n. 139 del 2015 ha segnato una svolta epocale in materia di contabilizzazione degli strumenti finanziari derivati in bilancio.
Tali strumenti fino al 2015 erano semplicemente esposti al valore nominale tra i conti d’ordine, mentre, dal primo gennaio 2016, dovranno essere esposti negli schemi di stato patrimoniale e conto economico e valutati al fair value.
La novità è doppia dal momento che, oltre all’introduzione dell’obbligo di iscrizione in bilancio dei derivati, viene per la prima volta introdotta nel bilancio nazionale la valutazione al fair value.
La nuova normativa in esame è molto complessa e non priva di ambiguità, nonostante l’organismo italiano di contabilità sul finire del 2016, abbia emesso un nuovo documento dedicato agli strumenti finanziari derivati (OIC 32) al fine di chiarire i dubbi dei redattori del bilancio di esercizio.
Lo scritto inizierà tracciando i tratti generali degli strumenti finanziari derivati, per poi proseguire con un’analisi storica delle fonti normative italiane dai primi anni novanta ad oggi. Seguirà un capitolo dedicato alle tecniche di contabilizzazione di derivati nel bilancio di esercizio.
A conclusione verrà presentata una disquisizione a proposito delle maggiori ambiguità portate dalla riforma, prima tra tutte la natura della “riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi” introdotta ai fini della contabilizzazione delle cosiddette operazioni di cash flow hedge.