Abstract:
Attraverso il d.l. 14 febbraio 2016, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla l. 8 aprile 2016, n. 49, il legislatore ha delineato una nuova struttura del Credito Cooperativo e rinforzato la “rete di sicurezza” offerta dal sistema, attraverso l’introduzione della nuova figura del gruppo bancario cooperativo, al quale le B.C.C. devono obbligatoriamente aderire, per mezzo di un contratto di coesione che regola il rapporto tra le stesse e la capogruppo. Aderendo a tale contratto, le B.C.C. aderiscono direttamente anche l’accordo di garanzia in solido, che dovrà istituirsi tra queste e la capogruppo, allo scopo di ottenere un meccanismo di garanzia solidale e dunque un’unica area di responsabilità patrimoniale all’interno del gruppo.
Il presente lavoro andrà quindi ad analizzare, oltre alle principali caratteristiche del nuovo gruppo e del contratto di coesione, aspetti fondamenti per comprendere il seguito, anche e soprattutto il nuovo accordo di garanzia e le altre forme di garanzia previste dalla riforma, con particolare interesse per il fondo temporaneo di natura volontaria. Non mancherà invece una parte storica iniziale sui vari strumenti e sulle varie forme di garanzia pre-riforma, in relazione con la precedente organizzazione del sistema, e una parte finale di confronto con gli altri Crediti Cooperativi europei.