Abstract:
L’immediata esecutività delle sentenze favorevoli al contribuente si è realizzata attraverso l’attuazione del Titolo II del D.lgs. 156/2015, il quale ha portato un maggiore equilibrio tra ricorrente, storicamente parte debole del ricorso tributario e la resistente amministrazione finanziaria.
In effetti dal primo giugno 2016, il contribuente vittorioso può accedere all’istituto del giudizio di ottemperanza, portando in esecuzione il provvedimento e ponendo così rimedio all’inerzia della pubblica amministrazione soccombente, con la restituzione di quanto dovuto. La sentenza immediatamente esecutiva supera il dettato normativo precedente in cui l’instaurazione del giudizio di ottemperanza era subordinato al suo passaggio in giudicato, rendendolo attivabile sin dal primo grado di giudizio.