Abstract:
L’elaborato ha lo scopo di indagare le modalità di contabilizzazione in bilancio degli strumenti finanziari derivati secondo la disciplina nazionale. Tale tema, affrontato dalla disciplina internazionale già dal 1998 con l’emanazione dello IAS 39 e ricalibrato con la pubblicazione dell’IFRS 9 nel luglio 2014, in ambito nazionale è stato sinora normativamente trattato in modo alquanto lacunoso. Il recepimento parziale delle Direttive 65/2001/CE e 51/2003/CE da parte del legislatore italiano ha portato ad una disciplina che non prevedeva l’esposizione degli strumenti derivati tra le righe di stato patrimoniale e conto economico, ma disponeva solamente che fosse data esposizione all’informativa relativa a tali strumenti nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione. E’ stato pertanto necessario un intervento dell’OIC per definire delle linee guida da poter seguire come prassi per le aziende che redigevano i propri bilanci secondo le disposizioni del Codice Civile, del tutto diverse da quanto previsto dai principi contabili IAS/IFRS.
La Direttiva 2013/34/UE, abrogativa delle Direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE (note IV e VII direttiva), è stata recepita dal legislatore italiano con il D. Lgs. n° 139 del 18 agosto 2015, all’interno del quale vengono dettate specifiche disposizioni in merito alla contabilizzazione degli strumenti finanziari derivati. Tale norma, facendo diretto rimando ai principi contabili internazionali, detta una disciplina del tutto comparabile a quanto previsto dai principi IAS/IFRS, e stabilisce che l’OIC intervenga con un principio contabile ad-hoc sulla base delle disposizione contenute nel decreto stesso. L’elaborato pertanto, partendo dalla definizione, diffusione, finalità e funzionamento degli strumenti derivati, ha l’obiettivo di indagare l’iter che ha portato alla formulazione del nuovo OIC 32, entrando quindi nel merito di quanto previsto da tale novizio principio contabile che entrerà in vigore già alla chiusura degli esercizi 2016.